PARTECIPAZIONE ALLA SCELTA

Domanda: voi utenti, studenti e genitori, partecipate alla scelta dei libri di testo come prevedono l’art. 7, let. “e”, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), e l’art. 2, c. 4, del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato nel 2007 lasciando invariato l’art. 2)? No? Nessuno ve lo ha mai detto? Be’, avete ragione a essere indignati, perché non lo comunica neanche il Ministero dell’Istruzione nella propria pagina web dedicata (c’è scritto un ambiguo “veicolate”)!

Eppure, gli studenti della scuola secondaria saranno pur capaci di commentare i libri sui quali hanno già studiato per un anno scolastico, e i genitori sapranno pur valutare se appoggiare i commenti dei propri figli e calcolare se è stato sforato il tetto di spesa dei libri. Non sapete qual è il tetto di spesa? È scritto negli allegati del D.M. 43/2012. Però le tabelle degli allegati non riportano tutti i tetti di spesa relativi al nuovo ordinamento scolastico: le tipologie di scuola sono cambiate dal 2010, e la tabella non “riformata” dell’allegato 3 è quindi da interpretare. Purtroppo non troverete una circolare ministeriale che ne indichi la corretta interpretazione, e di conseguenza è necessario fare attenzione ai tetti di spesa che si trovano su Internet. Vi faccio un paio di esempi: tanti istituti attribuiscono un tetto di spesa ai libri del 4° anno del liceo linguistico, superiore a quello del 3° anno, e invece, nelle tabelle di ogni biennio (1°-2° o 3°-4°), per qualunque indirizzo di liceo, si considera che durante il secondo anno ci siano ovviamente meno libri da comprare; poi persistono nell’errore con il tetto di spesa del 5° anno. Sul web potete trovare addirittura il sito di una scuola secondaria di primo grado che ha approvato in Consiglio di Istituto un sovrapprezzo che, anziché non superare il 10%, supera il 35%! Ma non risulta anche a voi che la scuola dell’obbligo debba essere gratuita?

In conclusione vi domando: ogni anno, durante i Consigli di Classe di maggio, i docenti chiedono ai vostri rappresentanti di accogliere la proposta all’o.d.g., per il Collegio dei Docenti, riguardo a libri di testo che non vi sono stati presentati? Vi chiedono una partecipazione al buio! Che senso ha?

 

TETTI DI SPESA

Premesso che l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l’istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni, i relativi libri di testo non sono da comprare obbligatoriamente, almeno fino al termine della scuola secondaria di primo grado (l’ex scuola media inferiore). Considerato che il c. 622 della Legge 296/2006 ha innalzato l’obbligo scolastico a perlomeno dieci anni (6-16), ma non la gratuità che però ne è una conseguenza logica, nessun libro di testo adottato è obbligatoriamente da acquistare, almeno fino alla fine del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore), difatti si tratta dell’ultimo anno scolastico che non comporta il pagamento di tasse scolastiche. L’acquisto dei libri è semplicemente una scelta dei genitori/affidatari degli studenti che, per favorire l’istruzione dei propri figli, comprano tutti i libri di testo affinché non debbano recarsi ogni giorno in biblioteche scolastiche o comunali, e abbiano tempo per attività sportive e artistiche. Però, grazie all’avvento del digitale, lo Stato Italiano potrebbe fare di più sulla gratuità. Con il c. 3, art. 1, D.Lgs. 76/2005, la Repubblica Italiana assicura a tutti il diritto (quindi non c’è l’obbligo, e di conseguenza non può esserci considerazione della gratuità) all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni (6-18).

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito tetti di spesa all’acquisto dei libri di testo in adozione, per ogni anno dei corsi di studio. Qui sotto è riportata la tabella presente nell’all. 1 del D.M. 43/2012, relativa alle tre classi della scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore).

Nella seguente tabella, verificate l’interpretazione dei tetti di spesa relativi al 4° e al 5° anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore), considerando che nell’all. 3 del D.M. 43/2012 le tipologie di scuola sono diverse da quelle del nuovo ordinamento scolastico, presente nell’allegato 2 fino alla terza classe. Nella vostra scuola hanno indicato tetti di spesa ministeriali più alti? Troverete validi motivi per opporvi se approfondirete l’argomento.

Se i libri adottati sono cartacei e hanno allegati digitali extra, il tetto di spesa non è ridotto: infatti non è prevista una riduzione nel D.M. 781/2013.
Se i libri adottati sono composti da contenuti cartacei e digitali insieme, e hanno allegati digitali extra, il tetto di spesa è ridotto del 10%: c. 1 dell’art. 3, e punto 2 dell’all. 1, D.M. 781/2013.
Se tutti i libri adottati sono completamente in versione digitale, il tetto di spesa è ridotto del 30%: c. 2 dell’art. 3, e punto 2 dell’all. 1, D.M. 781/2013.
Eventuali sforamenti entro il limite massimo del 10%, devono essere deliberati con motivazione dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto: D.M. 43/2012.