Studenti e genitori hanno il diritto di partecipare alla scelta dei libri di testo come è stabilito dal Testo Unico e dallo Statuto.
PARTECIPAZIONE ALLA SCELTA
Domanda: voi utenti, studenti e genitori, partecipate alla scelta dei libri di testo come prevedono l’art. 7, let. “e”, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), e l’art. 2, c. 4, del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato nel 2007 lasciando invariato l’art. 2)? Il Collegio dei Docenti è l’organo che delibera sull’adozione dei libri di testo, ma i suddetti decreti stabiliscono una partecipazione dell’utenza alla scelta, e specialmente nelle scuole bisogna far conoscere e rispettare la legislazione italiana. Dite che nessuno ve lo ha mai riferito? Be’, avete ragione a essere indignati, perché non lo comunica neanche il Ministero dell’Istruzione nella propria pagina web dedicata: c’è scritto soltanto un ambiguo “veicolate”!
Vi dicono che non avete le competenze? Anche se fosse così, gli studenti della scuola secondaria saranno pur capaci di commentare i libri sui quali hanno già studiato per un anno scolastico, e i genitori sapranno pur valutare se appoggiare i commenti dei propri figli e calcolare se è stato sforato il tetto di spesa dei libri. Non sapete qual è il tetto di spesa? È scritto negli allegati del D.M. 58/2025.
Con il nuovo ordinamento scolastico del 2010 sono cambiate le tipologie di scuole, e il D.M. 43/2012 non ha chiarito per più di un decennio quali fossero tutti i tetti di spesa. Molti sono stati aumentati per errata interpretazione, ma sul web potreste leggere addirittura che in una scuola secondaria di primo grado (media), il Consiglio di Istituto ha approvato un sovrapprezzo del 35%: fino al 2024 non si poteva superare il 10%, e dal 2025 è stato aumentato dal Ministero al 15%. Eppure, l’art. 34 della Costituzione, fonte suprema dell’ordinamento giuridico, stabilisce la gratuità dell’istruzione impartita per almeno otto anni.
In conclusione domando a voi utenti: ogni anno, durante il Consiglio di Classe di maggio, i docenti chiedono ai vostri rappresentanti di accogliere una lista di libri che non vi sono stati presentati? Vi chiedono una partecipazione al buio. Che senso ha?
TETTI DI SPESA
Premesso che l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l’istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni, i relativi libri di testo non sono da comprare obbligatoriamente, almeno fino al termine della scuola secondaria di primo grado (l’ex scuola media inferiore). Considerato che il c. 622 della Legge 296/2006 ha innalzato l’obbligo scolastico a perlomeno dieci anni (6-16), ma non la gratuità che però ne è una conseguenza logica, nessun libro di testo adottato è obbligatoriamente da acquistare, almeno fino alla fine del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado (l’ex scuola media superiore), difatti si tratta dell’ultimo anno scolastico che non comporta il pagamento di tasse scolastiche. L’acquisto dei libri è semplicemente una scelta dei genitori/affidatari degli studenti che, per favorire l’istruzione dei propri figli, comprano tutti i libri di testo affinché non debbano recarsi ogni giorno in biblioteche scolastiche o comunali, e abbiano tempo per attività sportive e artistiche. Però, grazie all’avvento del digitale, lo Stato Italiano potrebbe fare di più sulla gratuità. Con il c. 3, art. 1, D.Lgs. 76/2005, la Repubblica Italiana assicura a tutti il diritto (quindi non c’è l’obbligo, e di conseguenza non può esserci considerazione della gratuità) all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni (6-18).
Il Ministero dell’Istruzione stabilisce tetti di spesa all’acquisto dei libri di testo in adozione, per ogni anno dei corsi di studio. Preciso che il seguente decreto ministeriale non è fonte normativa, neanche secondaria, bensì un atto amministrativo registrato dalla Corte dei Conti.
Qui sotto è riportata la tabella costituente l’all. 1 del D.M. 58/2025, relativa alle tre classi della scuola secondaria di primo grado.
Di seguito è riprodotta la tabella presente nell’all. 2 del D.M. 58/2025, relativa alle cinque classi della scuola secondaria di secondo grado, con le due annotazioni aggiunte.
· Per ogni singola classe, se i libri adottati sono cartacei e hanno allegati digitali extra, il tetto di spesa non è ridotto: infatti non è prevista una riduzione nel D.M. 58/2025.
· Per ogni singola classe, se i libri adottati sono composti da contenuti cartacei e digitali insieme, e hanno allegati digitali extra, il tetto di spesa è ridotto del 10%: art. 1, c. 3 del D.M. 58/2025.
· Per ogni singola classe, se tutti i libri adottati sono completamente in versione digitale, il tetto di spesa è ridotto del 30%: art. 1, c. 3 del D.M. 58/2025.
· Per ogni singola classe, eventuali sforamenti entro il limite massimo del 15%, devono essere deliberati con motivazione dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto: art. 1, c. 4 del D.M. 58/2025 (fino al 2024 era del 10%).
Se nella vostra classe è stato sforato il tetto massimo indicato dal Ministero, verificate se i vostri rappresentanti ne hanno già discusso nel Consiglio di Classe. Se non c’è stata la partecipazione di studenti e genitori all’approvazione dei libri di testo, come stabilito nel Testo Unico e nello Statuto, sono stati lesi vostri diritti e potete opporvi a quanto è stato deliberato dal Collegio dei Docenti.